Normativa Rifiuti

Normativa Gestione Raccolta e Smaltimento Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi

Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direttiva 2008/98/CE). Ottobre 2013.

Relazione dell’aggiornamento del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 31 Dicembre 2016.

 

Normativa Rifiuti 2018

 

Normativa Rifiuti 2017

  • Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Proroga Sistri – Tenuta digitale di registri carico/scarico e formulari trasporto rifiuti – Istituzione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) – Modifiche Tari – Plastica – Efficienza energetica – Acque.
  • Decreto 14 dicembre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell’Amianto dagli edifici pubblici.
    Allegato A – Relazione tecnica asseverata
    Allegato B
    – Procedura per la determinazione delle priorità di intervento
  • Albo Gestori Ambientali. Delibera N. 10 Del 28 Novembre 2017. Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all’anno 2018. Modifiche allegato “B” alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.
    Allegato A – Calendario delle verifiche per responsabili tecnici per l’anno 2018
    Allegato B – Modalità di svolgimento delle verifiche
  • Legge 20 novembre 2017, n. 167. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017.
    Capo IV – Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente
    Articolo 16 – Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche – Caso EU Pilot 7304/15/ENVI.
    Articolo 17 – Corretta attuazione della direttiva 91/271/Cee in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici.
    Articolo 18 – Disposizioni in materia di emissioni industriali – Caso EU Pilot 8978/16/ENVI.
    Capo VII – Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili
    Articolo 19 – Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione 3406 della Commissione.
    Articolo 20 – Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
    Articolo 21 – Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale.
  • Deliberazione N. 8/2017 Albo Gestori Ambientali. Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.
    Riferiti alle attività:
    – 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;
    – 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione;
    – 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l’ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.
    I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose:
    – combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba),
    – biomassa (quale definita all’articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE),
    – combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio),
    – combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi),
    – combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell’industria chimica e della siderurgia),
    – rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all’articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.
  • Regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Allegato 9.
    Definizioni:
    lavori: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
    suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
    terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso;
    autorità  competente:  l’autorità  che autorizza la realizzazione dell’opera  nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l’autorità competente di cui all’articolo  5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;
    piano di utilizzo: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
    dichiarazione di avvenuto utilizzo: la dichiarazione con la quale il proponente o l’esecutore  o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21;
    ambito territoriale con fondo naturale: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
    sito: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);
    sito di produzione: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
    sito di destinazione: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
    sito di deposito intermedio: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5;
    normale pratica industriale:  costituiscono  un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali posso- no essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo  maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L’allegato  3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientra- no tra le operazioni di normale pratica industriale;
    proponente: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
    esecutore: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17;
    produttore: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21;
    ciclo  produttivo  di destinazione:  il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
    cantiere di piccole dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di atti- vita o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    cantiere di grandi dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    sito oggetto di bonifica: sito nel quale sono sta- te attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    opera: il risultato di un insieme di lavori che di per se esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di di- fesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.
    TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 1. Oggetto e finalità
    Art. 2. Definizioni
    Art. 3. Esclusioni dal campo di applicazione
    TITOLO II TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
    Capo I DISPOSIZIONI COMUNI
    Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti
    Art. 5. Deposito intermedio
    Art. 6. Trasporto
    Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo
    Capo II TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI
    Art. 8. Ambito di applicazione
    Art. 9. Piano di utilizzo
    Art. 10. Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC
    Art. 11. Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale
    Art. 12. Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica
    Art. 13. Controllo equipollente
    Art. 14. Efficacia del piano di utilizzo
    Art. 15. Aggiornamento del piano di utilizzo
    Art. 16. Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato
    Art. 17. Realizzazione del piano di utilizzo
    Art. 18. Gestione dei dati
    Art. 19. Disciplina dei costi sostenuti dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente
    Capo III TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI
    Art. 20. Ambito di applicazione
    Art. 21. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni
    Capo IV TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA
    Art. 22. Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIATITOLO III DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
    Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI
    Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiutiTITOLO V TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
    Art. 25. Attività di scavo
    Art. 26. Utilizzo nel sitoTITOLO VI DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
    Art. 27. Disposizioni intertemporali, transitorie e finali
    Art. 28. Controlli e ispezioni
    Art. 29. Clausola di riconoscimento reciproco
    Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria
    Art. 31. Abrogazioniallegato 1 caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 8)
    allegato 2 procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8)
    allegato 3 normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)
    allegato 4 procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4)
    allegato 5 piano di utilizzo (articolo 9)
    allegato 6 dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21)
    allegato 7 documento di trasporto (articolo 6)
    allegato 8 dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.) (articolo 7)
    allegato 9 procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni (articoli 9 e 28)
    allegato 10 metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3 (articolo 4)
  • Regolamento Consiglio Ue 2017/997/Ue dell’8 giugno 2017 che modifica l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.
  • Delibera n. 7 del 30 maggio 2017. Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.
  • Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 30 maggio 2017, n. 7. Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i Responsabili Tecnici di cui all’Articolo 13 del Dm 120/2014.
  • Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2017/852/Ue del 17 maggio 2017. Regolamento sulle condizioni relative all’uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio. Abrogazione regolamento 1102/2008/Ce del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.
  • Decreto Ministero Infrastrutture 12 maggio 2017. Recepimento della Direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
  • Regolamento Commissione Ue 2017/786/Ue dell’8 maggio 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 142/2011 (disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce e olio di pesce.
  • Regolamento Commissione Ue 2017/752/Ue del 28 aprile 2017. Modifica e rettifica del Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
  • Regolamento Commissione Ue 2017/699/Ue del 18 aprile 2017. Metodologia comune per calcolo peso apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato e calcolo quantità in peso rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti. Attuazione della Direttiva 2012/19/Ue del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  • Direttiva Commissione Ue 2017/1011/Ue del 15 marzo 2017. Modifica dell’allegato III della Direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche.
  • Direttiva Commissione Ue 2017/1009/Ue del 13 marzo 2017. Modifica dell’allegato III della Direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione.
  • Direttiva Commissione Ue 2017/1010/Ue del 13 marzo 2017. Modifica dell’allegato III della Direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti
  • Decreto Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 marzo 2017. Restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette “Aee”). Modifiche al Decreto legislativo 27/2014. Attuazione Direttiva 2016/585/Ue del 12 febbraio 2016 (modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici), Direttiva 2016/1028/Ue del 19 aprile 2016 (modifica dell’ l’allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi) e Direttiva 2016/1029/Ue del 19 aprile 2016 (modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell’ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali).
  • Legge 27 febbraio 2017. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
  • Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali del 2 febbraio 2017 contenente disposizioni transitorie sull’iscrizione all’Albo nella Categoria 6. La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla procedura da seguire per le imprese che in possesso della ricevuta d’iscrizione (rilasciata ai sensi delle Delibere 3/2010 e 1/2012), debbano presentare la domanda d’iscrizione nella categoria 6 (ai sensi del D.M. 120/2014 e della Delibera 3/2016), qualora tale domanda sia rigettata o archiviata.
  • Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1 febbraio 2017. Modifica del Regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato.
  • Decreto Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 gennaio 2017. Attuazione della Direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell’allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso.
    Allegato II (Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1).

 

Normativa Rifiuti 2016

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016. Individuazione della capacita’ complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.
    Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio.
    Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio.
    Individuazione, localizzazione e capacità degli impianti da realizzare o da   potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale.
    Individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015.
    Capacità di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio.
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 Luglio 2016. Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Articolo 4 – Interventi di sviluppo tecnologico
    1. Gli interventi per i quali e’ possibile richiedere i contributi economici sono finalizzati  all’implementazione  tecnologica  per  il raggiungimento  degli   obiettivi   di   recupero   minimi   previsti nell’allegato V del decreto legislativo  n.  49  del  2014  e  devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il  profilo  tecnico, economico e ambientale.
    A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a:
    massimizzare la quantità di materia recuperabile  o  riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e  trattamento  dei RAEE; ottimizzare il  consumo  energetico  dei  processi  di  recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;   ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di  recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;   ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
    2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell’arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo n.  49 del 2014.
    3.  Tra gli interventi non sono contemplate   le   innovazioni tecnologiche riguardanti le attivita’ preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito.
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 1 Luglio 2016. Istituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.
  • Decreto Legge del 24 giugno 2016, n. 113. Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Disposizioni in materia di discariche di rifiuti.
  • Decreto direttoriale Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Giugno 2016, n. 62. Approvazione del contributo 2016 per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) da demolizione veicoli a fine vita.
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Maggio 2016. Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
  • Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali del 20 aprile 2016. Deliberazione 20 aprile 2016. Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”.
  • Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali del 10 febbraio 2016. Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013.
  • Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione del 30 marzo 2016 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 Marzo 2016, n. 78. Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • Regolamento Commissione Europea 2016/293/Ue.
    Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I.
    Nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è aggiunta la voce:
    Esabromociclododecano. Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano.
    N. CAS  25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8. N. CE 247-148-4, 221-695-9.
    1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.
    2. L’uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa produzione e commercializzazione a tal fine, è consentito a condizione che tale uso sia stato autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o sia oggetto di una domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014, qualora debba ancora essere presa una decisione in merito. La commercializzazione e l’uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, ai sensi del presente paragrafo sono consentiti solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla data di scadenza del periodo di riesame specificato nella decisione di autorizzazione rilasciata o alla data di ritiro di tale autorizzazione, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La commercializzazione e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti a norma della deroga di cui al presente paragrafo, sono consentiti fino a 6 mesi dalla data di scadenza di detta deroga. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.
    3. Fatto salvo quanto disposto dalla deroga di cui al paragrafo 2, l’immissione in commercio e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso ed estruso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti prima del o il 22 marzo 2016, sono consentiti fino al 22 giugno 2016. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al paragrafo 2, si applica il paragrafo 6.
    4. Gli articoli contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono ancora essere usati e immessi in commercio, e a tali articoli non si applica il paragrafo 6. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
    5. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso importati, contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, fino alla data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 2 e si applica il paragrafo 6 se tali articoli sono stati prodotti a norma dell’esenzione di cui al paragrafo 2. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.
    6. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso in cui sia stato usato esabromociclododecano a norma della deroga di cui al paragrafo 2, deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l’intero ciclo di vita.
  • Regolamento 16 febbraio 2016, n. 2016/217/UE.
    Regolamento recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), per quanto riguarda il Cadmio. CAS n. 7440-43-9. CE n. 231-152-8 e suoi composti.
    1. Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.
    2. Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.
    3. È vietata l’immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.
  • Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27.
    Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.
  • Decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10.
    Modifica e abrogazione disposizioni di legge che prevedono adozione provvedimenti di attuazione (cd. “Taglia norme” – Sistri – fitosanitari – risorse progetti valorizzazione aree territoriali, beni culturali e ambientali).
  • Regolamento 13 gennaio 2016, n. 2016/26/Ue.
    Regolamento recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati. (C2H4O)nC15H24O.
    1. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile.
    2. Il paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
    3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “articolo tessile” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
    Il regolamento stabilisce i doveri e gli obblighi specifici applicabili alle parti degli accordi qualora, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia prevista la condivisione di informazioni e dei relativi costi. Ai fini della registrazione delle sostanze, i titoli II e III del regolamento (CE) n. 1907/2006 contengono disposizioni che prevedono l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di condividere i dati e trasmettere insieme le informazioni all’Agenzia.

Normativa Rifiuti 2015

  • Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210.
    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe 2016) – Stralcio – Proroghe in materia di rifiuti (Sistri; discariche), emissioni impianti di combustione ed energia.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015.
    Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per l’anno 2016.
  • Decreto Ministero dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 21.
    Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. Riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 – Responsabilità recupero pacco batterie.
  • Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 18 novembre 2015, n. 4.
    Aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici – Adeguamento iscrizioni con procedura semplificata.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi.
    Il regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.
  • Regolamento Commissione Ue 2015/2030/Ue del 13 novembre 2015.
    Modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I.
    All’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004, la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla seguente: “Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)”. 85535-84-8. 287-476-5.
    1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l’uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all’1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
    2. L’uso è consentito per quanto concerne:
      a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e
      b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.
    3. Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
  • Regolamento 10 novembre 2015, n. 2015/2002/Ue.
    Modifica all’allegato IC e allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
  • Regolamento Commissione Europea 2015/1906/Ue.
    Materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti – Modifica al regolamento 282/2008.
    L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008 è sostituito dal seguente:
    La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l’autorizzazione del processo di riciclo. Si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011“.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera n. 2 del 16 Settembre 2015.
    Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. Accorpamento categorie d’iscrizione.

 

Articolo 1 – (iscrizioni nella categoria 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

  1. L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:
  2. a) i rifiuti speciali non  pericolosi  prodotti  da  terzi e  i  rifiuti  speciali non  pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
    b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.
    In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
    c) i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
    In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010”.
  3. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:
  4. a) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
    In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
    b) i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui alla  categoria 3-bis a condizione che l’impresa svolga anche l’attività di distributore di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
    In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature)”.

Articolo 2 – (iscrizioni nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)

  1. L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore, anche:
  2. a) i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;
    b) i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
    In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature)”.
  3. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:
  4. a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della  legge 6 giugno 1974, n. 298.
    In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
    b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore;
    c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l’impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
    d) i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui alla categoria  3-bis a condizione che l’impresa svolga anche l’attività di distributore di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
    In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature)“.
  • Decreto dirigenziale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 luglio 2015, n. 842.
    Merci pericolose – Prescrizioni relative alle prove e ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi.
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 giugno 2015.Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Modifica al Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010.
    Campionamento e analisi dei rifiuti
    Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore  della  discarica, da persone  ed istituzioni  indipendenti e qualificate.
    I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.
    Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.
    Analisi degli eluati e dei rifiuti.
    Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati” e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
    Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802.
    Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
    Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue:
    Analisi del rifiuto
    Fatto salvo quanto disposto all’articolo 6, comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall’effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
    La densità apparente è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.
    L’indice di rilascio I.R. per i rifiuti contenenti amianto è definito come:
    I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
    L’indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto contenente amianto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidità.
    La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
    La valutazione dell’indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
    Analisi  del  particolato  aerodisperso  contenente amianto.
    Vanno adottate le tecniche analitiche di Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della Sanità.
    Discariche per rifiuti inerti:
    1) obbligo di caratterizzazione rifiuti con codice CER 101208, ossia scarti di ceramica, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico);
    2) estensione obbligo rispetto ai valori massimi di carbonio organico totale (TOC) a resine, polimeri e altri rifiuti chimicamente inerti.
    Discariche per rifiuti non pericolosi:
    1) restrizioni sull’ammissibilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi, condizionata ad adeguata stabilità fisica, capacità di carico e neutralizzazione acidi tramite i nuovi test Cen/Ts;
    2) restrizione sull’obbligo di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, riducendo casi di
    esenzione da rispetto parametri per carbonio organico disciolto (Doc).
    Discariche per rifiuti pericolosi:
    1) obbligo d’uso dei metodi Cen/Ts 14997 o Cen/Ts 14429 nel test di cessione per valutare la capacità di neutralizzazione degli acidi.
  • Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – Aua. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dpcm 8 maggio 2015
  • Decreto Ministero Ambiente 22 aprile 2014.
    Attuazione direttiva 2013/2/Ue (recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) – Rimodulazione degli esempi illustrativi della nozione di imballaggio.
  • Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 2015/720/Ue.
    Riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero – Modifiche alla direttiva 94/62/Ce.
    Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse.
    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
    Al più tardi 18 mesi dopo l’adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.
  • Regolamento Commissione Europea 2015/491 del 23 marzo 2015.
    Modifica del regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
    Il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, adottato il 5 giugno 2014, prevede l’applicazione di disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di una serie di sostanze a decorrere dal 1o aprile 2015.
    A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all’applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate.
    È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Regolamento Commissione Europea 2015/174/Ue.
    Regolamento che modifica e rettifica il regolamento (Ue) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
    L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all’allegato del regolamento.
    I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione anteriore al 26 febbraio 2015, possono essere commercializzati fino al 26 febbraio 2016. Tali materiali e oggetti di materia plastica possono rimanere sul mercato dopo tale data fino ad esaurimento delle scorte.
  • Regolamento Commissione Ue 2015/9/Ue del 6 gennaio 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
    In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento mediante i mezzi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d) del regolamento, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante altri mezzi di cui all’allegato VI, capo IV del regolamento.
    Per un periodo transitorio fino al 27 settembre 2015, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un modello di dichiarazione compilato e firmato conformemente al modello figurante nell’allegato XV, capo 20 del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione, a condizione che tali modelli siano stati compilati e firmati prima del 27 luglio 2015.
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 gennaio 2015.
    Sistri – Interconnessione con il Corpo forestale dello Stato.

Normativa Rifiuti 2014

  • Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136. “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.
  • Legge 7 gennaio 2014, n. 1.
    Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014.
    Criteri ambientali minimi per “Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e “Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro“.
  • Allegato 2.  Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 gennaio 2014.
    Modifiche alla parte I dell’allegato IV (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale». Viene modificato il testo: “la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)»; è inserita, dopo la lettera p), la seguente lettera: «p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti”.
    Allegato.
    Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro.
  • Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/27/Ue del Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea.
    Direttiva che modifica le direttive 92/58/Cee, 92/85/Cee, 94/33/Ce, 98/24/Ce del Consiglio e la direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  • Regolamento 3 marzo 2014, n. 202/2014/Ue della Commissione europea.
    Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
  • Decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 27.
    Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) – Attuazione direttiva 2011/65/Ue – Modifica del Dlgs 151/2005
  • Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.
    Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
  • Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
    Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione della Direttiva 2012/19/Ue del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il presente decreto legislativo stabilisce misure e procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana: a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l’efficacia dell’uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  • Decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 48.
    Oli combustibili densi – Attuazione direttiva 2012/18/Ce – Modifica al Dlgs 334/1999 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti
  • Decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
    Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Attuazione direttiva 2012/19/Ue
  • Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014 n.120.
    Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera 23 luglio 2014.
    Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell’Albo nazionale dei gestori ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera 3 settembre 2014.
    Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera 3 settembre 2014.
    Modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera 3 settembre 2014.
    Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera 9 settembre 2014.
    Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
  • Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2014.
    Approvazione delle delibere dell’Albo nazionale gestori ambientali nn. 1 del 23 luglio 2014, 2, 3, 4 e 5 del 3 settembre 2014 e 6 del 9 settembre 2014.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera 25 novembre 2014. “Variazioni dell’iscrizione all’Albo” contenente la disciplina delle variazioni che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico e ne approva la modulistica correlata.
  • Albo nazionale gestori ambientali. Delibera 25 novembre 2014.
    Foglio notizie per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.
  • Regolamento Commissione Ue 1297/2014/Ue del 5 dicembre 2014 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Normativa Rifiuti 2013

  • Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1.
    Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
  • Legge 1° febbraio 2013, n. 11.
    Conversione in legge del Dl 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
  • Direttiva Commissione Ue 2013/2/Ue.
    Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Modifica della direttiva 94/62/Ce.
  • Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2013, n. 23.
    Regolamento relativo all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale“.
  • Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2013.
    Norme integrative al codice Imdg (Emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide.
  • Regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013.
    Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
  • Decreto Ministero Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22.
    Regolamento recante disciplina della della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css). Attuazione articolo 184-ter del Dlgs 152/2006.
  • Dlgs 5 marzo 2013, n. 25.
    Divieto di esportazione e stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 1102/2008/Ce.
  • Decreto Legislativo 05 marzo 2013, n. 26.
    Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. 28 marzo 2013, n. 74.
  • Regolamento (UE) n. 254/2013 della Commissione del 20 marzo 2013.
    Modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’ autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione del 20 marzo 2013.
  • Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013 (2013/179/UE), relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
  • Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.
    Misure urgenti per il pagamento dei debiti della pubblica Amministrazione nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali. Disposizioni sulla Tares.
  • Regolamento Commissione Ue 255/2013/Ue.
    Spedizioni di rifiuti – Modifica agli allegati IC, VII e VIII del regolamento 1013/2006/Ce.
  • Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione del 17 aprile 2013 recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 aprile 2013.
    Approvazione dello schema tipo dello Statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi.
  • Regolamento 8 maggio 2013, n. 487/2013/Ue.
    Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  • Decreto 3 luglio 2013, prot. n. 4371/tri/di/r del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    Approvazione del contributo 2013 per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) da veicoli fuori uso.
  • Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013.
    Impianti di incenerimento – Efficienza energetica in relazione alla condizioni climatiche – Modifica allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006.
  • Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101.
    Razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Nuova disciplina di operatività del Sistri.
  • Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102.
    Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare – Stralcio – Misure in materia di Tares.
  • Legge provincia di Trento 17 settembre 2013 n. 19.
    Disciplina della valutazione di impatto ambientale e altre norme in materia ambientale. Istituzione dell’autorizzazione unica territoriale.
  • Decreto Ministero della Salute 20 settembre 2013, n. 134.
    Bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato – Modifica del Dm 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi
  • Decreto direttoriale Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 2013.
    Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
  • Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Conversione in legge del Dl 102/2013 recante disposizioni in materia di Imu e altra fiscalità locale – Stralcio – Misure in materia di Tares.
  • Decisione Commissione Europea 2013/727/Ue.
    Piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti (Direttiva 2008/98/Ce). Formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali.
      • Formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti
      • Formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei programmi di prevenzione dei rifiuti
  • Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136.
    Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali. Istituzione del reato di combustione illecita di rifiuti.
  • Dpcm 12 dicembre 2013. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) per l’anno 2014.

Normativa Rifiuti 2012

  • Decreto Ministero Ambiente 20 gennaio 2012. Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) da veicoli fuori uso.
  • Dl 25 gennaio 2012, n. 2. “Dl Ambiente” – Materiali da riporto – Sacchetti biodegradabili – Emergenza Regione Campania
  • D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
  • Dl 9 febbraio 2012, n. 5. Decreto-legge “Semplificazioni” – Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell’aria, territorio.
  • Decisione Commissione Ue 2012/119/Ue. Linee guida su raccolta di dati e elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat – Assicurazione della loro qualità – Direttiva 2010/75/Ue.
  • Decisione Commissione Ue 2012/115/Ue. Emissioni industriali – Piani nazionali transitori – Direttiva 2010/75/Ue.
  • Regolamento Commissione Ue 135/2012/Ue. Spedizioni di rifiuti – Inclusione di alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B del regolamento 1013/2006/Ue.
  • Legge 24 febbraio 2012, n. 14. Conversione in legge del Dl 216/2011, cd. “Milleproroghe” – Sistri, discariche, emergenza Campania, Cov.
  • Decisione Commissione Ue 2012/134/Ue. Produzione del vetro – Migliori tecniche disponibili (Bat) per emissioni industriali – Direttiva 2010/75/Ue.
  • Decisione Commissione Ue 2012/135/Ue. Produzione di ferro e acciaio – Migliori tecniche disponibili (Bat) per emissioni industriali.
  • Legge 24 marzo 2012, n. 27. Conversione in legge del cosiddetto “Dl liberalizzazioni” – Misure in materia di appalti, rifiuti, energia, imballaggi, servizi locali.
  • Legge 24 marzo 2012, n. 28. Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 2/2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale – Materiali da riporto – Sacchetti biodegradabili – Emergenza campana.
  • D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
  • Legge 4 aprile 2012, n. 35. Conversione in legge del Dl 5/2012 (“Semplificazioni”) – Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell’aria, territorio.
  • Decreto direttoriale Ministero Ambiente 26 aprile 2012. Approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) da veicoli fuori uso.
  • Decisione Commissione Ue 2012/249/Ue. Emissioni industriali – Determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/Ue.
  • Legge 11 maggio 2012, n. 56. Conversione in legge del Dl 15 marzo 2012, n. 21 recante poteri speciali del Governo sugli atti di modifica degli assetti societari nei settori energia, trasporti, comunicazioni (“Golden share”).
  • Decreto Ministero Ambiente 24 maggio 2012. Veicoli fuori uso – Modifica all’allegato II del Dlgs 209/2003 in recepimento della direttiva 2011/37/Ue.
  • Decreto Ministero Ambiente 25 maggio 2012, n. 141. Ulteriori modifiche al Dm 18 febbraio 2011, n. 52 recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cd. “Tu Sistri”).
  • Regolamento Commissione Ue 493/2012/Ue. Norme dettagliate per calcolo efficienza riciclaggio rifiuti di pile e accumulatori – Integrazione direttiva 2006/66/Ce.
  • Regolamento Commissione Ue 519/2012/Ue. Inquinanti organici persistenti – Modifica dell’allegato I del regolamento 850/2004/Ce.
  • Dl 22 giugno 2012, n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese (cd. “Dl Crescita”) – Sospensione operatività Sistri – Energia – Appalti – Servizi pubblici locali.
  • Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2012/19/Ue. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Abrogazione direttiva 2002/96/Ce.
  • Dl 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (cd. “Spending review”) – Competenza provinciale sull’ambiente – Gestione rifiuti come funzione fondamentale dei Comuni – Appalti – Servizi pubblici locali.
  • Regolamento Commissione Ue 674/2012/Ue. Esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all’Ocse – Modifica del regolamento 1418/2007/Ce.
  • Decreto Ministero Ambiente 10 agosto 2012, n. 161. Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 (“Dl Liberalizzazioni“).
  • Dlgs 1° ottobre 2012, n. 186. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento 1069/2009/Ce – Abrogazione Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36.
  • Direttiva Commissione Ue 2012/51/Ue. Restrizione dell’uso di determinate sostante pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (“Aee”) – Modifica della direttiva 2011/65/Ue – Esenzione per le applicazioni contenenti cadmio.
  • Direttiva Commissione Ue 2012/50/Ue. Restrizione dell’uso di determinate sostante pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (“Aee”) – Modifica della direttiva 2011/65/Ue – Esenzione per le applicazioni contenenti piombo.
  • Decreto Ministero Ambiente 17 ottobre 2012, n. 210. Modifiche al Dm 52/2011 (“Tu Sistri”) – Sospensione contributi 2012.
  • Decreto Ministeriale 24 ottobre 2012, n. 544. Integrazione del programma di finanziamenti, destinato alle Regioni, volto al miglioramento della qualità dell’aria attraverso l’ammodernamento del parco circolante destinato al trasporto pubblico locale.
  • Regolamento Commissione Ue 1063/2012/Ue. Applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano – Modifiche al regolamento (Ue) n. 142/2011.
  • Regolamento Commissione Ue 1097/2012/Ue. Sottoprodotti di origine animale – Regolamento di esecuzione che modifica il regolamento 142/2011.
  • Decreto Ministero Politiche agricole 6 dicembre 2012. Interventi di gestione ecologica degli imballaggi nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
  • Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue. Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti (“end of waste”).
  • Dpcm 20 dicembre 2012. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2013.

Normativa Rifiuti 2011

  • Decreto Ministero Ambiente 20 giugno 2011. Commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – Modalità e importi delle garanzie finanziarie per l’iscrizione all’Albo.
  • Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121. Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente – Attuazione della direttiva 2009/123/Ce – Modifiche alla parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti.
  • Regolamento 11 luglio 2011, n. 664/2011/Ue. Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell’allegato IIIA.
  • Decisione 8 settembre 2011, n. 2011/534/Ue (Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Modifica alla direttiva 2002/95/Ce. Esenzioni per piombo e cadmio).
  • Legge 14 settembre 2011, n. 148 – Conversione in legge del Dl 138/2011. (Ripristino Sistri. Dia e Scia. Servizi locali. Robin tax su energia).
  • Decisione Commissione Ue 2011/632/Ue. Incenerimento rifiuti – Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/Ce
  • Decreto Ministero Ambiente 10 novembre 2011, n. 219. Modifiche e integrazioni al Dm del 18 febbraio 2011, n. 52 (“Regolamento Sistri”).
  • Decreto Ministero Ambiente 12 novembre 2011. Dichiarazione Sistri (cd. “Mudino”) – Proroga dei termini.
  • Decisione Commissione Ue 2011/753/Ue. Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti.
  • Direttiva Consiglio Ue 2011/97/Ue. Discariche – Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto – Modifica della direttiva 1999/31/Ce.
  • Dpcm 23 dicembre 2011. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) 2012.
  • Dl 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. “Milleproroghe”) – Sistri, Discariche, Ato, Emergenza campana e Cov.

Normativa Rifiuti 2010

  • Decreto Ministeriale 8 marzo 2010. Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
  • Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Normativa Rifiuti 2009

  • Decreto Ministeriale 13 maggio 2009. Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Normativa Rifiuti 2008

  • Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
      1. Disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori.
      2. Si applica a tutte le pile e accumulatori immessi sul mercato dal 18 Dicembre 2008.
      3. Comprende anche pile ed accumulatori contenuti in AEE (Apparecchi Elettrici e Elettronici) e veicoli.

Normativa Rifiuti 2006

  • Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. Decreto di attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 – “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale“.

Normativa Rifiuti 2005

  • D.lgs 25 luglio 2005, n. 151. Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche.
  • Decreto 23 settembre 2005 (traduzione in lingua italiana del testo della versione 2005 dell’Accordo ADR).
    • Disposizioni generali
    • Classificazione
    • Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni
    • Utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne
    • Procedure di spedizione
    • Costruzione degli imballaggi, di Gir, di grandi imballaggi e cisterne
    • Condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
    • Equipaggiamento di trasporto e trasporto
  • D.M. 17 novembre 2005, n. 269 (regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate).

Normativa Rifiuti 2003

  • D.M. del 3 luglio 2003, n. 194.Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 98/101/Ce della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/Cee relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
  • D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Normativa Rifiuti 1998

  • Decreto Ministeriale del 1 aprile 1998, n.145. Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22
  • D.M. del 1 aprile 1998, n. 148. Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Normativa Rifiuti 1997

  • D.Lgs del 5 febbraio 1997, n. 22 (“Decreto Ronchi”). Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Discariche di Rifiuti

La direttiva europea 1999/31/CE è stata recepita con il D.Lgs. n. 36/03 relativo alle discariche di rifiuti.

Il decreto legislativo stabilisce i requisiti operativi e tecnici per gli impianti di discarica, le procedure, i criteri costruttivi e le modalità di gestione per la riduzione dell’impatto ambientale.

Le discariche sono classificate in tre categorie in relazione alla tipologia di rifiuti:

  1. Rifiuti Inerti
  2. Rifiuti Non Pericolosi
  3. Rifiuti Pericolosi

Il D.Lgs. n. 36/03 e il DM del 27 settembre 2010 stabiliscono i criteri e le procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche.

Sintesi della legislazione europea in materia di rifiuti

  • Direttiva sui rifiuti. Proposta di un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l’accento sul recupero e il riciclaggio. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
  • Discariche di rifiuti. L’Unione europea prevede severe prescrizioni tecniche per le discariche, al fine di prevenire e ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare sulle acque superficiali e freatiche, sul suolo, sull’atmosfera e sulla salute umana. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
  • Imballaggi e rifiuti d’imballaggio. Armonizzazione dei provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente nonché il funzionamento del mercato interno. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
  • Gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione europea. Nel contesto della riduzione dei gas ad effetto serra, è opportuno studiare una gestione ottimale dei rifiuti organici biodegradabili. A tal fine, la Commissione europea procede ad una valutazione della gestione dei rifiuti organici biodegradabili, in vista di un’eventuale proposta. Libro verde della Commissione europea sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione Europea.
  • Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (entro il 2013). Obblighi che le attività industriali e agricole ad elevato potenziale inquinante devono rispettare. Per queste attività viene istituita una procedura di autorizzazione e vengono fissate prescrizioni minime che devono figurare in ogni autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni delle sostanze inquinanti. Si tratta di evitare o ridurre al minimo il rilascio di emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, oltre ai rifiuti degli impianti industriali e delle imprese agricole per raggiungere un livello elevato di tutela dell’ambiente. Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
  • Statistiche sulla gestione dei rifiutiRegolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti.
  • Strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Stabilisce gli orientamenti e descrive le misure volte a diminuire le pressioni sull’ambiente derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Gli assi principali su cui è orientata la strategia riguardano la modifica della legislazione al fine di migliorarne l’attuazione, la prevenzione dei rifiuti e la promozione di un riciclaggio efficace.
  • Incenerimento dei rifiuti. Prevenzione o riduzione dell’inquinamento dell’atmosfera, dell’acqua e del terreno provocato dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute umana. Tali misure impongono in particolare l’ottenimento di un’autorizzazione per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento e limiti per le emissioni di taluni inquinanti scaricati nell’atmosfera e nell’acqua. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti.
  • Riutilizzo, riciclaggio e recupero dei veicoli a motore. I costruttori devono rispettare livelli minimi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei componenti e dei materiali nei nuovi veicoli. L’obiettivo è garantire che i veicoli siano progettati in modo tale da facilitare il loro trattamento al termine del loro ciclo di vita. Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
  • Emissioni industriali. Obblighi che le attività industriali con un elevato potenziale di inquinamento sono tenute a rispettare. L’UE stabilisce una procedura di autorizzazione e fissa i requisiti soprattutto per quanto concerne gli scarichi. L’obiettivo è evitare o ridurre al minimo le emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, nonché i rifiuti provenienti da impianti industriali e agricoli al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
  • Strategia per una migliore demolizione delle navi. La Commissione adotta una strategia comunitaria volta a rendere le pratiche di demolizione delle navi in disuso più sicure per i lavoratori e per l’ambiente. Benché l’Unione europea abbia recepito nel diritto comunitario la convenzione di Basilea sulle spedizioni di rifiuti pericolosi e la sua modifica sul divieto alle esportazioni di questo tipo di rifiuti ai paesi non appartenenti all’OCSE, la situazione non è ancora soddisfacente. Innumerevoli navi europee in disuso finiscono sulle spiagge dell’Asia meridionale per essere demolite. L’assenza di misure di protezione dell’ambiente e di sicurezza porta a un tasso elevato di incidenti, a rischi sanitari e a un inquinamento di vasta portata che interessa ampie distese del litorale. La strategia proposta per migliorare le pratiche di demolizione delle navi comprende azioni volte a contribuire all’attuazione degli elementi chiave di una convenzione internazionale di recente adozione sul riciclaggio delle navi. Prevede altresì misure destinate a incoraggiare gli interventi volontari da parte del settore dei trasporti marittimi e una migliore applicazione dell’attuale normativa comunitaria sulle spedizioni di rifiuti. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 novembre 2008, intitolata “Strategia dell’Unione europea per una migliore demolizione delle navi“.
  • Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Disciplina su l’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo. In particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
  • Impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. La direttiva migliora la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, al fine di proteggere ulteriormente l’ambiente marino dall’inquinamento prodotto dalle navi. Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
  • Eliminazione dei rifiuti dell’industria del biossido di titanio. Prevenzione e, in vista della sua eliminazione, la diminuzione progressiva dell’inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio. Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio.
  • Vigilanza e controllo degli scarichi di biossido di titanio. Metodi di misurazione di riferimento comune per il prelievo di campioni al fine di conservare gli ambienti colpiti dagli scarichi di biossido di titanio. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio.
  • Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Misure per prevenire la formazione dei rifiuti elettrici ed elettronici e favorire il loro reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume di tali rifiuti e, allo stesso tempo, migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nella gestione di tali rifiuti. Inoltre, al fine di contribuire al recupero e allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e alla protezione della salute umana, l’UE stabilisce anche le misure per limitare l’uso di sostanze pericolose contenute in tali apparecchiature. Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili. Regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa. Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
  • Smaltimento delle pile e degli accumulatori usati. La legislazione vieta l’immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti una determinata quantità di mercurio o cadmio, fissando le regole per la raccolta, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento di pile e accumulatori. Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
  • Gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. La direttiva ha lo scopo di istituire un quadro giuridico per l’Unione europea in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.